Tassa smaltimento rifiuti

tarii

La TARSU è stata sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dalla TARI, tassa ricompresa nella IUC, Imposta unica municipale. La nuova imposta conserva tuttavia presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa, alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo. La TARSU (TIA/TARES) era l’importo dovuto al Comune da cittadini, enti ed aziende quale pagamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. L’importo era addebitato al contribuente in base ai metri quadri dell’immobile, e tenendo conto delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti.

La TARES è ora sostituita dalla TARI, ricompresa nella IUC (imposta unica comunale).

Che cosa è

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani rappresentava  il corrispettivo che il Comune richiede a fronte del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti sul proprio territorio.
La norma individuava, quale  presupposto per l’applicazione della TARSU e della TIA, l’occupazione di locali ed aree scoperte che si trovano sul territorio del Comune: sono infatti tassati i locali di  immobili adibiti a qualsiasi destinazione, con le relative pertinenze (ad es. il box), e le aree scoperte che non siano accessorie  o pertinenziali (ad esempio, le cantine, i locali di sgombero, le scale di accesso, ecc.).
A titolo di esempio, è tassabile il giardino, ma non il posto macchina scoperto (cioè la parte di cortile condominiale utilizzata come parcheggio privato).
Tale regola non vale per le aree utilizzate per attività economiche (ad esempio il cortile di una fabbrica), che sono invece sempre tassate.
La tassa e la tariffa si calcolano in base alla superficie dei locali, delle aree scoperte (cortili, giardini, ecc.), delle parti di condominio detenute in via esclusiva (caso, in sè, abbastanza raro). Non sono soggette le aree pertinenziali meramente  accessorie, fatta eccezione per le aree a verde.
La TARSU e la TIA sono sostituite, a decorrere dal 2013, dalla TARES, cioè dalla tassa rifiuti e servizi. Si tratta di un tributo con caratteristiche sostanzialmente riconducibili a quelle della TARSU, avendo come presupposto l’occupazione, il possesso, la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.

Dichiarazione

Chiunque occupi un immobile è tenuto, entro il 20 gennaio dell’anno successivo a quello di occupazione, a darne comunicazione all’ufficio tributi del Comune in cui si trova l’immobile, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La denuncia ha efficacia sino a quando non mutino le condizioni alla base del prelievo, cioè il possesso dell’immobile stesso. La denuncia di variazione ha la medesima scadenza (20 gennaio).

tassa

Chi deve pagare

Devono pagare, in quanto soggetti passivi, tutti coloro che occupano locali ed aree scoperte, a qualsiasi titolo utilizzate,  situate nel territorio comunale. E’ pertanto tenuto al pagamento colui il quale dispone dei locali o dell’area, a prescindere dal titolo che legittima l’occupazione (proprietà, locazione, uso, ecc.), e soltanto nel caso di occupazione precaria, ad esempio in presenza di locazioni di breve durata (si pensi alla locazione per uso turistico) l’imposta è dovuta dal proprietario.
E’ inoltre opportuno precisare che nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare o di chiunque occupi aree e locali in comunione con altri, ciascuno dei coobbligati (conviventi, soci, ecc.) può essere tenuto al pagamento della totalità della tassa (in forza del cosiddetto “vincolo di solidarietà”).
L’amministratore di condominio non ha obblighi né vincoli di solidarietà nei confronti dei condomini, che rimangono gli unici soggetti tenuti al versamento della tassa, in quanto occupanti.
E’ infatti possibile che, per ragioni di ordine meramente pratico, i singoli condomini conferiscano all’amministratore l’incarico di provvedere materialmente al pagamento, soprattutto nel caso di multiproprietà (è il caso in cui più soggetti sono proprietari dello stesso immobile, goduto da ciascuno a turno), ma questo non determina in alcun modo un obbligo di natura  tributaria a carico dell’incaricato.

L’importo dovuto

L’importo è stabilito dal regolamento comunale, in base a disposizioni di carattere nazionale.
La tariffa applicata deve pertanto essere approvata dal Comune entro il 30 novembre, in caso contrario è prorogata quella dell’anno precedente.
La tassa e la tariffa sono dovute per l’anno solare.
L’obbligo di pagare decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui avviene l’occupazione: ad esempio, nel caso di occupazione di locali dal 15 gennaio, la tassa è dovuta dal periodo che inizia al 1° marzo.
Il termine indicato (primo giorno del bimestre successivo) ha effetto anche per le variazioni che determinano una tassa inferiore: si ha diritto a pagare meno dal primo giorno del bimestre successivo alla data di presentazione della denuncia di cessazione o di variazione.
Nel caso di occupazione temporanea di durata inferiore a 183 giorni, è invece applicata una tassa giornaliera. E’ opportuno chiarire che per occupazione temporanea si deve far riferimento alla effettiva durata dell’occupazione nel corso dell’anno; pertanto è comunque soggetta al tributo in misura integrale anche l’occupazione periodica o ricorrente, se complessivamente superiore a 183 giorni.

Esenzioni e riduzioni

Il presupposto della norma  è quello per cui non sono tassabili gli spazi improduttivi di rifiuti, in base al criterio della “non utilizzabilità” dei locali e delle aree. Tale indisponibilità deve tuttavia dipendere da condizioni oggettive, cosicché, ad esempio, un’ abitazione priva dei requisiti di abitabilità (mancanza di allacciamenti elettrici, idrici e fognari, ecc.) non è soggetta all’imposta, mentre un locale che disponga  di tali infrastrutture è comunque tassabile, anche se materialmente  inutilizzato.
Sono pertanto esenti dalla TARSU:

  • le parti condominiali, non utilizzate in via esclusiva (ad esempio, l’androne, o le scale di accesso);
  • locali e aree nei quali  non è prevista la produzione di rifiuti urbani;
  • i locali dove è oggettiva l’impossibilità di produrre rifiuti  in maniera autonoma (ad es. solai e cantine);
  • i locali dove, in specifiche circostanze temporali , non è possibile produrre rifiuti.

I comuni possono inoltre stabilire  riduzioni  e esenzioni, in base alla capacità contributiva  della famiglia, secondo gli indicatori del modello ISEE.
In particolare, la tariffa è ridotta:

  • nel caso di uso non continuativo dell’immobile:
  • nel caso di unico occupante dell’immobile (persona che viva da sola);
  • per la parte abitativa di case coloniche, occupate da agricoltori;
  • se l’occupante è residente all’estero per un periodo non inferiore a sei mesi.

Come pagare la TARSU e la TIA

La TARSU è riscossa direttamente dal Comune, o dal concessionario autorizzato alla riscossione, cioè attraverso la cartella esattoriale, sulla quale sono esposti importi, scadenza ed eventuale rateazione.

 

Fonte: dirittierisposte.it

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