TELEFONO – Riconosciuto il danno non patrimoniale da disservizio telefonico.

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Ti è mai capitato di passare da un operatore telefonico a un altro e di subìre, in sede di “trasloco” della linea, disagi per gli interminabili ritardi nella riattivazione del servizio? Quando va bene, si passa qualche giorno isolati dal mondo, magari cercando di contattare (da un altro dispositivo) l’operatore del call center che, con il consueto gioco dello scaricabarile, addebita la colpa all’altra compagnia. Un problema che oggi riguarda non più solo la linea telefonica “classica”, ma anche quella “dati” necessaria per la connessione a internet.

In questi casi, però, all’utente è sempre dovuto un risarcimento, secondo quanto affermato di recente dal Tribunale di Firenze [1] che ha condannato una compagnia telefonica a pagare i danni per il disservizio creato all’utenza telefonica di un professionista.

La vicenda

Il caso ha voluto che una compagnia telefonica avesse ritardato l’attivazione della linea telefonica proprio nei confronti di uno studio legale, il cui titolare, dopo giorni senza telefono, fax e internet, impossibilitato a lavorare e a gestire la clientela, non si è fatto pregare troppo e ha subito notificato l’atto di citazione contro l’operatore. Per l’inadempimento contrattuale, il legale aveva chiesto un indennizzo pari a 6mila euro.

È stato inutile, per la compagnia telefonica, difendersi sostenendo di aver fatto di tutto il possibile per risolvere, in tempi rapidi, il problema del cliente, finanche mettendogli a disposizione un numero provvisorio dopo il distacco dall’operatore originario.

Il danno patrimoniale

Secondo il Tribunale toscano non ci sono dubbi: l’utente ha sempre diritto al risarcimento del danno per l’inadempimento contrattualedella compagnia telefonica.

Sicuramente si tratterà, innanzitutto, dei danni patrimoniali: danni emergenti (spese vive) e lucro cessante (perdita di chance commerciali). E così, eventualmente, si potrà chiedere il rimborso della sim aggiuntiva acquistata per supplire all’assenza di una linea in casa; ed ancora il danno per la perdita di clientela qualora si tratti di un’utenza business.

 

Il danno non patrimoniale

Ma c’è anche il tempo perso dall’utente per contattare quotidianamente il servizio clienti che non ha saputo fornire pronte e rapide soluzioni al problema. E, con esso, la frustrazione per non aver ottenuto il ripristino della linea.

Secondo la sentenza in commento, la ritardata riattivazione della linea telefonica è una fattispecie che si inserisce tra quelle ipotesi per le quali si può produrre un danno non patrimoniale derivante dainadempimento contrattuale. È vero: la giurisprudenza è ormai contraria ad allargare a dismisura le maglie della risarcibilità del danno alla persona di natura non patrimoniale per evitare che le parti processuali “marcino” su quelli che possono essere semplici fastidi facilmente tollerabili, sia per la loro intrinseca natura sia per la loro transitorietà. Ma il danno sofferto per la ritardata riattivazione della utenza telefonica non costituisce un semplice disagio o fastidio, bensì una vera e propria “lesione di specifici diritti inviolabili della persona”. Una definizione forte, quest’ultima, ma che si avvicina alla realtà dei fatti di un’era dove ormai la “connessione” è la regola numero uno e senza un computer connesso a internet l’uomo si sente ormai fuori dal mondo, oltre che dal proprio lavoro.

Dunque, lo stato d’animo di amarezza e frustrazione e la sofferenza psicologica sofferte dall’utente fino alla riattivazione della linea integrano il danno non patrimoniale da disservizio telefonico.

Come si quantifica il danno?

In assenza di elementi certi e predeterminati, il giudice liquida il danno “in via equitativa”. Che, nel caso di specie, è stato quantificato in 100 euro al giorno di ritardo.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/83786_ritardata-riattivazione-della-linea-telefonica-risarcimento-danno-patrimoniale-e-non

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