OCCHIO!! – – Se la raccomandata contiene due comunicazioni ne vale solo una

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Raccomandate private e cartelle di Equitalia: se il mittente inserisce nella stessa busta due diversi documenti non opera più la presunzione di conoscenza per entrambi gli atti.

Se una raccomandata contiene più comunicazioni e il destinatario ammette di averne ricevuta solo una, spetta al mittente dimostrare il contrario: il principio, stabilito dalla Cassazione [1], torna utile tutte le volte in cui, nella stessa busta, vengano inserite distinti atti a contenuto differente.

In generale, tutte le volte in cui si notifichi un atto a mezzo della posta (sia esso una raccomandata, una richiesta del Fisco, della Pubblica Amministrazione o di Equitalia), le norme relative alle raccomandate con avviso di ricevimento – ivi compreso nel caso di cartelle di pagamento di Equitalia – stabiliscono che l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si ritiene automaticamente consegnato a quest’ultimo, salvo che egli dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne visione [2].

Tuttavia, tale presunzione di conoscenza non opera più se il mittente sostiene che nella busta vi erano più comunicazioni. Infatti, in tali casi, l’autore della raccomandata, che ha scelto volontariamente tale modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, deve fornire la prova che l’involucro le conteneva entrambe, atteso che, secondo i principi del nostro ordinamento, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.

Le cartelle di pagamento di Equitalia

Come noto, la giurisprudenza ormai ammette che le cartelle di Equitalia possono essere notificate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, direttamente da Equitalia stessa. Con la conseguenza che la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto [3]; spetta al destinatario l’onere eventuale di provare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto.

Invece, se il mittente afferma di averne inserito più di uno (per esempio, più cartelle o una cartella con un avviso di fermo) ed il destinatario contesti tale circostanza, deve essere il mittente a dover provare entrambe le notifiche, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico.

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