MEDIOEVO – Il potere di banno

Per banno (in latino bannum), nel diritto feudale, si intende il potere esercitato dal detentore di una sovranità (regno o feudo che sia) sui propri sudditi. Esso consisteva nel diritto d’imporre corvées ai sudditi, di riscuotere le tasse, di intraprendere azioni di guerra e, più in generale, di potersi far riconoscere come signore legittimo di un territorio. Da qui nasce la dicitura di signoria bannale (o banale) riferita al regime di feudalità.

Lo stesso diritto è conosciuto anche come bannalità (che deriva dalla parola francese Banal

Etimologia

L’etimologia della parola è nota: nelle lingue germaniche ban indicava il potere supremo che spettava a ciascun capo delle tribù.

Il potere di banno

Il potere di banno era pressoché assoluto e, di conseguenza, qualsiasi decisione del signore era considerata legge. Non è tuttavia da estremizzare questa capacità d’imposizione, poiché, nel Medioevo, in seguito all’affievolimento del principio romano di diritto, si rafforzò il peso delle consuetudini. I sudditi, perciò, si potevano sentire legittimati a non piegarsi alla volontà del signore, nel caso in cui questa si fosse opposta alla consuetudine consolidata. Il banno, come si è compreso, vincolava tutti coloro che non dipendevano da un’autorità per un vincolo vassallatico, ma per pura sudditanza. Non esisteva, dunque, nessun giuramento che legasse i contadini al proprio signore.

In seguito al periodo di anarchia seguito al disfacimento dell’Impero Carolingio, vennero a formarsi signorie di banno dal confluire nelle mani di un solo signore di un certo numero possedimenti già allodiali. Tale genere di signoria, al contrario di quella feudale, non derivava la propria legittimità da nessuna investitura e fu, a lungo, considerato quasi come abusivo. Lo stato di disordine del periodo, tuttavia, fece sì che questo tipo di potentati venisse in fretta accettato.

Il giudizio dei pari

Residuo di antiche tradizioni degli uomini liberi, in alcuni paesi europei sopravvenne contro il banno il principio che ciascuno dovesse essere giudicato dai propri pari, diritto che in Inghilterra fu formalizzato nella Magna Charta, concetto poi riassunto nella giuria.

Il superamento del banno

Il riaffermarsi di un potere statuale, per quanto dispotico o assoluto, portò nei secoli successivi all’esaurirsi del potere coercitivo del banno. In genere tutte le volte che il potere giudiziario venne affidato appunto a un giudice, si introdusse il concetto di appello.

L’abolizione

In Francia l’abolizione delle bannalità sancita nella notte del 4 agosto del 1789 viene considerata come fondamentale nella prima fase della rivoluzione francese (wikipedia.org)

Fra i diversi monopoli che caratterizzano la signoria di banno (l’esercizio di bandire), vigeva una regola ineludibile: solo al padrone del castello spettava istallare dei mulini per la macina dei cereali.

Le cronache medievali ci raccontano in più d’una circostanza delle vere e proprie lotte ingaggiate dai signori, laici o ecclesiastici che fossero, per costringere le comunità sottoposte a non macinare il grano a mano con le mole domestiche, e a servirsi obbligatoriamente del mulino bannale, che era a pagamento.

Il signore doveva infatti ammortizzare i costi dell’impianto, mentre le famiglie, già tanto subissate di tasse, volevano risparmiare almeno sulla molitura che potevano fare in casa.

I contrasti dovettero essere estremamente aspri e anche piuttosto frequenti. (“Lavoro e tecnica nel Medioevo” di Marc Bloch, Editori Laterza)

 

FOTO: Rete

Ti potrebbero interessare:

One Reply to “MEDIOEVO – Il potere di banno”

  1. lol ha detto:

    ASP ASP BELLISSIMO LO COPIO INCOLLO PER UNA RICERCA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Close