IN DIFESA DEI 65 “SEDIZIOSI” DI ORSOMARSO (Quarta parte)

Operai dell’Argentino

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Questa è la QUARTA parte della memoria difensiva che l’avv. Settimio Forestieri fece di quelle donne e quegli uomini che il 16 maggio del 1955 diedero vita ad una protesta per chiedere lavoro e furono denunciati per adunata sediziosa ed altri reati.

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E cominciamo con le prime due imputazioni: 1^ e 2^ GRIDA E MANIFESTAZIONE SEDIZIOSA (art. 654 C.P.) e RADUNATA SEDIZIOSA (art. 655.. stes. Cod.)

Nel campo venatorio si può fare a mo’ di quel cacciatore che, avendo una scoppietta carica in mano, lasci partire tutti e due i colpi, fra se dicendo con sicumera “O l’uno o l’altro coglierà certamente il bersaglio…». Ma nel campo penale è tutt’altra cosa, perché ivi vige categorico imperativo il principio della certezza del diritto. Posizioni dilemmatiche amletiche non sono possibili. Pesce o carne, carne o pesce, quindi. Ma carne e pasce, no: assieme non fanno brodo, almeno nel campo penale. Non è ammissibile difatti il concorso delle due contravvenzioni perché medesima è la oggettività giuridica. Ammonisce il Vannini, dicendo della radunata sediziosa: … né può darsi concorso con la contravvenzione precedentemente esaminata  (Grida e manifestazioni sediziose) data la medesima oggettività giuridica delle due contravvenzioni ( In Manuale di diritto penale speciale – pag. 385).

Impossibile “per la ragion che nol consente” il concorso delle due contravvenzioni (e tutti gli Autori da Maggiore a Manzini  sono concordi in ciò che non è poi la risultante di opinioni  ma illazioni tratte dallo spirito della legge penale), si dovrebbe ipotizzare il reato progressivo, eliminando il minus (grida e manifestazione sediziosa) per far sopravvivere solo quello (radunata sediziosa) che assorbirebbe il primo? E non staremmo lo stesso nelle acque stagnanti dell’impossibilità giuridica? Il reato progressivo difatti importa un trapasso oggettivo da un reato minore completo ad uno maggiore, altrettanto completo nei suoi elementi costitutivi: “Si inizia – dice Altavilla – un’attività criminosa integrando un delitto minore, per trapassare in un’ipotesi maggiore; dalla contravvenzione, ad es. al delitto”. Ergo: non può realizzarsi la figura giuridica del reato progressivo fra due contravvenzioni che sono poi della stessa indole e nelle quali il maius non troverebbe riscontri oggettivi e soggettivi ma solo la distinzione della maggior pena. E poi ove la completezza degli elementi necessari ad integrare ciascuna contravvenzione? Manca – e il rilievo vale sia per l’uno che per l’altro reato – la sediziosità ed il dolo.

 Difatti sedizione (dal latino seditionem) letteralmente vuol dire sommovimento, discordia tumulto, sollevazione tumultuaria di popolo, o – per dirla col Rigutini – “disunione civile che prepara sommossa”.  E possono ritenersi sediziose le grida di chi impetra un che desiderato da tutti ed utile a tutti (specie in un paese, ove la generalità e costituita da braccianti che vivono alla giornata), quale è il lavoro, fonte di pane! “Pane e lavoro” si gridava e quelle grida che già di per sé non sono idonee a porre in pericolo l’ordine pubblico né possono ritenersi istigatorie. Ed a riprova sta il fatto che il resto del popolo non si è minimamente allarmato o perturbato ma ha sentito il bisogno anzi di accumunarsi ad una manifestazione che approvava e giustificava e che era non espressione di eccitazione incomposta e pericolosa, tanto che il Comandante di Stazione dei Carabinieri Guerrera (funzionario energico, rigoroso ed inflessibile) ha dovuto intervenire per diradare i dimostranti o per sedare lo svolgimento della manifestazione, né è stato costretto ad impartire disposizioni perché i carabinieri si munissero di mitra o di sfollagente. Del resto Carabinieri, Ufficio del Lavoro e – ciò preme aggiungerlo – autorità comunali erano pienamente a conoscenza della manifestazione che era stata preannunciata e di cui si era doverosamente resi edotti ed il Capo della Provincia e dell’Ufficio Provinciale del Lavoro che, nulla facendo per vietarla o per comunque inibirla, implicitamente la hanno permessa. Ove perciò il dolo, cioè la prova intenzionale? A prescindere che è di per sé innocentissimo il fatto di chiedere lavoro, esso fatto è poi legittimo,  sostanziandosi nel reclamare ciò che è stato riconosciuto e consacrato come un diritto nella Costituzione della Repubblica, il cui art. 4 espressamente suona così: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro”.

(Continua)

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