L’EDITTO DI ROTARI

.

L’Editto di Rotari

L’Editto, promulgato da. Rotari nel 643, rappresenta il primo tentativo dei Longobardi di realizzare una legislazione scritta che, in contrasto con quella romana, si rifacesse però alle tradizioni orali della gente longobarda. Ciò nonostante, l’Editto di Rotari, pur conservando norme e termini tipicamente barbarici, dimostra l’evidente preoccupazione di attenuare la brutalità di certe consuetudini, come quella della faida o vendetta personale; inoltre il fatto stesso che i giuristi, certamente ecclesiastici e uomini di cultura romana, abbiano usato il latino, sia pure imbarbarito, dimostra la superiorità della tradizione di Roma, alla quale i Longobardi avevano dovuto alla fine adattarsi.

Non sappiamo con esattezza se la legislazione di Rotari riguardasse solo i Longobardi o si estendesse anche ai Latini della penisola, come accadde più tardi, nell’VIII secolo, al tempo di Liutprando. Alcuni articoli dell’Editto, che prevedono dure pene per i contadini e per i servi, presumibilmente latini o comunque non longobardi, farebbero legittimamente pensare che, almeno nei rapporti tra dominatori e dominati, la legislazione rotariana valesse per tutti; ma gli studiosi di diritto ritengono in generale che, durante il VII secolo, cioè al tempo di Rotari e di Grimoaldo, le popolazioni latine sottoposte ai Longobardi conservassero ancora, per regolare i loro rapporti civili, il diritto romano; e questo in base al principio tipicamente barbarico della «personalità del diritto», per cui ogni singolo individuo nei suoi rapporti privati, e soltanto in quelli privati, poteva regolarsi secondo le tradizioni giuridiche e normative delia sua gente.

L’Editto di Rotori fu ampliato e migliorato durante il secolo successivo da Liutprando e da Astolfo, e rimase in vigore fino a quando l’Italia longobarda, nei 774, cadde sotto il dominio dei Franchi e divenne una parte dell’impero carolingio; anche allora del resto la legislazione longobarda, arricchita da quella franca, rimase alla base della società italica, sicché tracce del diritto longobardo continuarono a sopravvivere in Italia fino alla fine del medioevo.

.

Quanta è stata ed è la nostra sollecitudine per il benessere dei nostri sudditi lo dimostra questa stessa legge; siamo soprattutto preoccupati sia per le continue sofferenze dei poveri, sia per le eccessive esazioni dei potenti, di cui sappiamo che i deboli subiscono le malversazioni. Perciò, in omaggio alla grazia di Dio onnipotente, abbiamo deciso di modificare la legge attuale promulgandone un’altra, che in tal modo rinnovi e corregga la legislazione precedente, aggiungendo ciò che manca ed eliminando ciò che è superfluo.

1. Se qualcuno avrà tramato o avrà ordito complotti contro la vita del re, su costui ricada la pena di morte e i suoi beni vengano confiscati.

2, Se qualcuno, d’accordo col re, avrà preparato la morte di un altro o per ordine del re avrà ucciso qualcuno, né costui, né i suoi eredi, debbono in seguito subire molestie o richieste di indennizzo da parte di quello né degli eredi; questo perché, essendo i cuori dei re nelle mani di Dio, non riteniamo possibile che qualcuno possa vendicare colui che proprio il re ha ordinato di uccidere.

11. Se alcuni uomini liberi avranno tramato per uccidere qualcuno senza l’approvazione del re e se costui scamperà dal complotto, ciascuno dei congiurati paghi venti soldi; se invece la vittima designata morirà, allora colui che ha ucciso paghi in denaro secondo la vantazione che sarà fatta del morto, secondo il principio del guidrigildo.

13. Se qualcuno avrà ucciso il suo padrone, venga egli stesso ucciso. […]

43. […] Se qualcuno avrà picchiato un uomo libero in  una rissa scoppiata improvvisamente e gli avrà procurato una contusione o una ferita, per una sola ferita risarcisca con soldi tre, per due con soldi sei; se le ferite saranno tre, con soldi nove, se quattro con soldi dodici; se saranno di più non siano contate e il danneggiato se ne vada appagato.

Rotari e la sua corte in una miniatura dell’XI sec.

44. Se qualcuno avrà colpito un altro con un pugno indennizzi con tre soldi, se avrà affibbiato un ceffone, con soldi sei.

45. Delle ferite che possono tra loro procurarsi uomini liberi e dell’indennizzo delle medesime, si venga ad una composizione secondo quanto qui è detto, e cessi di conseguenza ogni faida e ogni inimicizia.

46. Se qualcuno avrà inferto a un altro una ferita al capo in modo da rompergli solo il cuoio capelluto, indennizzi con soldi sei; se le ferite saranno due con soldi dodici, se tre con soldi diciotto; se poi fossero di più non verranno contate e valga l’indennizzo solo per queste tre.

52. Se qualcuno avrà fatto cadere a un altro uno o più denti di quelli che si vedono quando si ride, per ogni dente darà un indennizzo di soldi diciotto.

204. Non sia lecito a nessuna donna, mentre è in vigore la legge dei Longobardi del nostro regno, vivere padrona di se stessa, cioè fuori tutela, in quanto sempre dovrà rimanere sotto la tutela di qualche uomo o almeno del re; né alcuno possa mai donare o vendere beni mobili o immobili [della donna] senza il consenso di colui che esercita la tutela.

221. Se un servo avrà osato vivere coniugalmente con una donna o una fanciulla libera, sia condannato a morte, e colei che è stata connivente col servo potrà essere uccisa o deportata fuori dalla regione dai parenti, che potranno disporre a loro volontà dei beni di costei. E se i parenti della donna non avranno voluto agire, allora provveda il gastaldo regio a condurre costei alla corte del re e a segregarla nel gineceo delle ancelle.

224. Se qualcuno vorrà affrancare un suo servo o una sua serva, gli sia consentito come a lui piacerà. Chi vorrà rendere libero ed esente da tutele qualcuno, dovrà agire così; prima lo consegni ad un altro uomo libero e glielo affidi attraverso una donazione, e quello lo affidi a un terzo con lo stesso sistema, e il terzo a un quarto. Quest’ultimo conduca il servo a un quadrivio, lo liberi in presenza di un garante e dica così: sei padrone di prendere una delle quattro vie. Se sarà fatto così, allora il servo sarà libero dal mundio e la libertà sarà sua: successivamente il patrono o il di lui figlio non avrà alcun diritto di riaffermare il possesso. E se il servo liberato non avrà legittimi eredi, alla sua morte i suoi beni siano ereditati dalla corte regia e non dal patrono o dai suoi eredi.

280. Se per una ragione qualsiasi la gente di campagna avrà costituito una lega o avrà preso l’iniziativa di stabilire adunanze sediziose e avrà fatto opposizione a qualcuno strappandogli di mano o un servo o un animale che il padrone avrà voluto prelevare dalla casa del suo sottoposto, allora colui che sarà stato il caporione dei villici o sia ucciso oppure abbia salva la vita pagando una cifra pari al suo valore; e chiunque avrà partecipato alla sedizione malintenzionata, paghi soldi dodici, metà al re e metà a colui cui ha fatto ingiuria e al quale si è opposto. E se il padrone, richiedendo ed esigendo i beni di sua proprietà, avrà ricevuto dagli stessi coloni ferite o piaghe, allora sia indennizzato nella misura stabilita negli articoli precedenti. […]

E se qualcuno dei villici sarà rimasto ucciso, non sia richiesto l’indennizzo, poiché chi lo ha ucciso ha agito per difendersi e per salvaguardare i propri beni.

378. Se qualcuno per caso e senza volerlo avrà ucciso un uomo libero, paghi un indennizzo pari al prezzo di costui e non vi sia diritto di faida poiché non vi fu volontà deliberata.

.

Da “Medioevo”, di A. Cmera e R. Fabietti – Zanichelli

Foto: Rete

Ti potrebbero interessare:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Close